La Legge dello stato italiano prevede alcune norme volte a regolamentare la compravendita o finanziamento per ristrutturazione di beni derivanti da una donazione. Il problema che può emergere è quello dell’impugnabilità da parte di terzi, i legittimari, cioè i figli e il coniuge del donante. La donazione potrebbe infatti aver leso il loro diritto ad avere una quota di patrimonio.
Chi acquista un immobile donato o il creditore ipotecario del finanziamento sul bene donato sono esposti al rischio che gli eredi legittimari del donante (chi dona il bene) agiscano contro il donatario (chi ha ricevuto il bene), nel caso in cui i loro diritti successori non siano stati rispettati determinando la restituzione del bene donato.
L’Assicurazione della Donazione elimina l’obbligo di restituzione del bene immobile donato, libero da eventuale ipoteca, versando direttamente all’erede legittimario l’equivalente in denaro. In questo modo il terzo proprietario non perde mai la proprietà del bene immobile donato e la banca non perde l’ipoteca.
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La polizza di assicurazione della donazione può essere attivata da:
- il donante
- il donatario
- l’acquirente del bene immobile donato
- il creditore ipotecario dell’acquirente del bene immobile (la banca)
L’assicurazione della donazione elimina l’obbligo di restituzione del bene immobile donato, libero da eventuale ipoteca, versando direttamente all’erede legittimario l’equivalente in denaro.
In questo modo il terzo proprietario non perde mai la proprietà del bene immobile donato e la banca non perde l’ipoteca.
- la compagnia si fa carico delle spese legali
- il massimale è flessibile, adeguato in funzione delle necessità degli assicurati
- la compagnia rinuncia all’annullamento della polizza, anche in caso di aggravamento del rischio derivante da un mutamento delle circostanze la copertura resta invariata
- è prevista la supervisione di un notaio di fiducia del contraente, libero da vincoli nei confronti della compagnia, al fine di rendere più solida la copertura
- la copertura è valida fino ad avvenuta prescrizione del diritto del legittimario
- la copertura rimane attiva anche in caso di cartolarizzazione del mutuo
- la polizza si trasferisce senza costi aggiuntivi
L’Assicurazione per la Donazione è utilissima nel caso di compravendita di un bene immobile donato.
Tutela infatti:
– l’acquirente di un bene che è stato oggetto di donazione dal rischio di dover restituire l’immobile all’erede legittimario del donante (chi ha donato il bene)
– il creditore ipotecario (es. la Banca) dell’acquirente dal rischio di cancellazione dell’ipoteca sul bene donato a seguito della restituzione dell’immobile a un erede legittimario del donante.
Non sono beneficiari della Polizza il donatario (colui che ha ricevuto il bene dal donante) e/o il suo creditore ipotecario.
Per maggiori informazioni sull’assicurazione per le donazioni contatta il nostro staff con la modalità che preferisci: saremo lieti di trovare la soluzione più adatta a te.
Chiedi sempre la documentazione precontrattuale ai consulenti Assi.ge.co.